DISCIPLINA DEL TURISMO NATURISTA - Legge n.21 del 21 Settembre 2015 'Disciplina del turismo naturista'. La Regione Piemonte e Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
Art. 1. (Finalità) 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell' articolo 117, comma quarto della Costituzione , promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista, quale pratica della nudità in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.
Art. 2. (Competenze della Regione) 1. La Regione promuove l'individuazione delle aree e favorisce la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del naturismo anche mediante gli interventi previsti dalle vigenti leggi regionali d'incentivazione del settore turistico.
Art. 3. (Tipologie di strutture naturiste) 1. Sono definite: a) 'strutture naturiste proprie', le strutture in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento; b) 'strutture miste', le strutture al cui interno sono dedicate aree alla pratica del naturismo.
Art. 4. (Aree pubbliche destinate al naturismo) 1. I comuni possono destinare alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici. 2. Le strutture destinate al turismo naturista nelle aree pubbliche sono scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti. 3. Le aree pubbliche di cui al comma 1 possono essere concesse in gestione ad imprese, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscono il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative, oppure lasciate alla libera e gratuita fruizione. La concessione individua l'eventuale canone dovuto dai soggetti gestori. Art. 5. (Aree private destinate al naturismo) 1. L'attività volta alla pratica del naturismo puó essere esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale, nelle seguenti aree private: a) all'interno di strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche e di campeggi e villaggi turistici delimitando opportunamente specifiche aree ad esclusivo utilizzo dei naturisti o destinando all'attività naturista l'intera struttura ricettiva; b) in aree ed altri ambienti all'aperto organizzati per favorire attività ludico-ricreative ed eventualmente per la sosta di caravan e autocaravan. 2. Le strutture destinate all'attività di cui al comma 1, nonché l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti, ad esclusione delle zone di demanio pubblico di cui all'articolo 4, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono rispettose dell'ambiente.
Art. 6. (Avvio dell'attività) 1. Chiunque intende gestire un'attività volta alla pratica del naturismo presenta, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività. 2. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente. 3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso: a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all' articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ); c) dei requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari ed ambientali previsti dalla normativa vigente. 4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica: a) agli uffici comunali competenti e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza; b) alla provincia, alla città metropolitana e all'Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi. 5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile all'interno della struttura copia della SCIA. 6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.
Art. 7. (Sospensione e cessazione dell'attività) 1. L'attività di cui all'articolo 6, svolta in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, la cessazione dell'attività medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività. 4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la provincia, la città metropolitana, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti. 5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 6, comma 6. 6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non puó essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni, nell'arco di un quinquennio, superato il quale l'attività si intende definitivamente cessata.
Art. 8. (Regolamento) 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce in particolare: a) le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica del naturismo e nell'allestimento delle relative strutture nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi ed ambientale; b) i criteri per l'identificazione di opportuni strumenti e accorgimenti volti a delimitare e a rendere non visibili a terzi le aree private e pubbliche destinate alla pratica del naturismo, ivi compresi i criteri per la realizzazione di un'adeguata segnaletica o logo nonché eventuali denominazioni che consentano il riconoscimento immediato di dette aree dall'esterno a tutela dell'ospite; c) i criteri per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4, comma 3, tenuto conto della disciplina vigente in materia di vincoli nelle aree e negli ambienti naturali pubblici oggetto dell'attività; d) la destinazione urbanistica delle aree all'aperto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) nel rispetto degli strumenti di pianificazione comunale; e) le modalità di funzionamento ed i periodi di apertura delle strutture, tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale e stagionale.
Art. 9. (Funzioni di vigilanza e controllo) 1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 8 sono esercitate dal comune e dagli altri soggetti competenti. 2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza di cui al comma 1, i comuni esercitano preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti le attività di controllo ed entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.
Art. 10. (Sanzioni) 1. Chiunque gestisce una struttura destinata alla pratica del naturismo in assenza di SCIA è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. 2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 e all'articolo 7, comma 5 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00. 3. Chiunque contravviene alle disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b); b) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). 4. Qualora l'attività venga esercitata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il comune, accertata la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, procede alla revoca della concessione. 5. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente puó procedere, previa diffida, alla sospensione o alla cessazione dell'attività.
Art. 11. (Applicazione delle sanzioni) 1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10 sono di competenza del comune. 2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 12. (Rivalutazione degli importi delle sanzioni) 1. La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 10 è aggiornata secondo le modalità di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Art. 13. (Clausola di neutralità finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. (fine testo di legge).
Quello di seguito è invece l'Iter legislativo passato: La Proposta di Legge n. 16 della 10a Legislatura 'Disciplina del turismo naturista' è stata presentata in data 18 luglio 2014 dai CONSIGLIERI: • BATZELLA STEFANIA (MOVIMENTO 5 STELLE) • BERTOLA GIORGIO (MOVIMENTO 5 STELLE) • BONO DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE) • CAMPO MAURO WILLEM (MOVIMENTO 5 STELLE) • FREDIANI FRANCESCA (MOVIMENTO 5 STELLE) • GRIMALDI MARCO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') • MIGHETTI PAOLO DOMENICO (MOVIMENTO 5 STELLE) • VALETTI FEDERICO (MOVIMENTO 5 STELLE) Tratta la materia Turismo. È stata assegnata alla commissione III in sede referente in data 07 agosto 2014 . Sono state effettuate consultazioni. Licenziata con MAGGIORANZA in data 23 luglio 2015. Trasmessa al Presidente del Consiglio in data 30 luglio 2015. I Relatori di maggioranza DAVIDE BONO(MOVIMENTO 5 STELLE), DOMENICO ROSSI(PARTITO DEMOCRATICO) hanno presentato relazione SCRITTA. È diventata Legge Regionale 21 settembre 2015 , n.21. È composta da 13 articoli . Pubblicata in data 24 settembre 2015 sul Bollettino Ufficiale n. 38 . La legge è VIGENTE.
15 Settembre 2015Il Consiglio Regionale Piemontese approva - con 32 sí, 1 no e 5 astenuti - la legge sul Turismo Naturismo in Piemonte. Le nuove norme definiscono i criteri del naturismo sul territorio piemontese, con particolare attenzione alla promozione dei siti a esso dedicati e di adeguate condizioni per garantire privacy e disciplina. La legge, di tredici articoli, è stata illustrata in Aula dai relatori Davide Bono (M5S) e Domenico Rossi (Pd). Con questo provvedimento la Regione intende attuare i mirati accorgimenti e la necessaria riservatezza per i cittadini che scelgono la pratica di questo stile di vita, in armonia con la natura e il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente. Finalmente il lavoro di stesura e collaborazione tra AssoNatura e M5S e la perserveranza dei consiglieri pentastellati ha portato all'approvazione della 4° legge regionale italiana sul Turismo Naturista.22 Aprile 2015Nuova spiaggia naturista autorizzata: a FiumicinoE' il Comune di Fiumicino che abbraccia il più esteso tratto di costa del Lazio, con ben 24 chilometri dove si affacciano Maccarese, Fregene, Focene, Passoscuro, Palidoro e ovviamente Fiumicino a decretare l'esistenza di una nuova spiaggia naturista. Il via libera alle attività balneari partirà già da sabato prossimo e sarà in vigore fino al 30 settembre. Cosí come deciso dall'ordinanza firmata dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, per i naturisti ci sarà l'area che si trova nel tratto di litorale tra Fiumicino e Focene: circa 600 metri alle spalle della pineta di Focene, compresi tra via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale. L'iniziativa è contenuta nell'Art. 12 dell'ordinanza balneare già approvata dalla Giunta Comunale che aggiunge una nuova possibilità e una nuova spiaggia per i naturisti romani e per i turisti naturisti che amano la salute e il piacere di stare nudi. AssoNatura e la CO.NA.IT. (Confederazione Naturista Italiana) non possono che sostenere tutte le iniziative che rendono giustizia alla sacrosanta necessità dei naturisti di avere spazi adeguati, garantiti e protetti. Speriamo che la gestione del comune di fiumicino sia molto migliore dello sbando in cui si trova l'altra spiaggia romana: quella di Capocotta. Vedremo, ma in ogni caso siamo contenti dell'iniziativa. Davide Quaranta. Presidenza AssoNatura e Coordinamento CO.NA.IT. 23 Febbraio 2015Consultazioni on line sul sito della Regione Piemonte, sino al 19 Marzo 2015, sulla Proposta di Legge n. 16 del 10 Luglio 2014, relativa alla Norma sul Turismo Naturista in Piemonte. Trovi i dettagli sul sito:
http://www.cr.piemonte.it/, nella sezione "Consultazioni on line".14 Ottobre 2014Entra a far parte della costellazione CO.NA.IT. una nuova associazione olistica e naturista, in Veneto, a Padova, dove sarà possibile ricevere massaggi, trattamenti e consulenze olistiche naturiste, su appuntamento, con la nostra nuova associata Corinna Fornasier.Visita il suo sito web
www.kundalinivision.com14 Luglio 2014Legge Turismo Naturista in PiemontePresentata dal capogruppo Davide Bono Risulta semplificato rispetto al testo precedentemente presentato ed elaborato, quello presentato in data odierna, dal Movimento 5 stelle, relativamente alla regolamentazione del Turismo Naturista in Piemonte. La Proposta di Legge n. 16 della 10a Legislatura "Disciplina del turismo naturista" presentata in data 18 luglio 2014 è stata assegnata alla commissione III in sede referente in data 07 agosto 2014. Attendiamo ora che l’iter sia spedito e che si concluda presto in un dibattito in aula. Qui sotto il testo definitivo, come presentato: Art. 1. (Finalità) 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura. Art. 2. (Competenze della Regione) 1.La Regione favorisce l'individuazione delle aree e la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del naturismo anche mediante la concessione di contributi disciplinati dalle vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico. Art. 3. (Tipologie di strutture naturiste) 1.Sono definite: a) strutture naturiste proprie, quelle in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento; b) strutture a vestizione opzionale, quelle in cui è possibile indossare vestiti, accanto alla pratica naturista. Art. 4. (Aree pubbliche destinate al naturismo) 1. I Comuni destinano alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici. 2. Le strutture destinate al turismo naturista nelle aree pubbliche devono essere scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti. 3. La gestione delle aree pubbliche di cui al comma 1 può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. 4. I Comuni controllano l'attività svolta ed il regolare allestimento delle strutture e in caso di esito negativo revocano la concessione. Art. 5. (Aree private destinate al naturismo) 1. I privati che intendono aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio lacustre e fluviale, si attengono a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano il settore turistico. 2. Alle aree private si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4. Art. 6. (Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo) 1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista sono delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurano un'adeguata identificazione. Le aree stesse ove possibile sono recintate con piante autoctone. 2. Nelle aree private le strutture destinate alla pratica del naturismo garantiscono ai terzi la non visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di tale pratica. 3. Le strutture situate in luoghi sufficientemente appartati hanno l'esclusivo obbligo di segnalazione di cui al comma 1. Art. 7. (Regolamento) 1.La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, in particolare: a) le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica naturista e nell'allestimento delle relative strutture; b) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.13 Febbraio 2014Legge Turismo Naturista in Piemonte e LombardiaEcco la relazione di presentazione e il testo di legge Pubblichiamo il testo per intero della Relazione del Gruppo Movimento 5 Stelle relativo alla presentazione della Legge sul Turismo Naturista depositata da Davide Bono e il testo di Legge definitivo. Lo stesso testo di legge è stato passato da AssoNatura Lombardia al M5S Lombardo e i consiglieri lo hanno inserito nel MeetUp in discussione sul blog di Grillo. A breve sarà depositato anche in Lombardia lo stesso testo di legge già depositato in Piemonte. Ecco la relazione che sarà letta in aula: "Il naturismo secondo la definizione dell'International Naturist Federation, presentata al 14º Congresso naturista mondiale (1974) è '... un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente'. Come accennato nella relazione di Assonatura, Associazione di riferimento del naturismo in Italia, a sostegno della proposta di legge regionale n. 428 del 2007 a prima firma Travaglini Marco (e cofirmata, tra gli altri, dagli attuali consiglieri Boeti, Buquicchio, Muliere, Placido), il naturismo è un fenomeno in crescita in tutta Europa. L'Italia al momento ha un approccio socioculturale allo stile di vita naturista non al pari di altre nazioni europee (Spagna, Francia, Germania, Croazia...), a tal proposito difetta di una legislazione sia nazionale che regionale adeguata che affronti e definisca questa pratica. Con questo proposta di legge, che riprende in buona parte la proposta di legge n. 428 del 2007, si intende creare una specifica offerta turistica dedicata al naturismo, all'interno della nostra Regione. Si ritiene particolarmente positivo sviluppare questo particolare settore, all'interno del variegato e diffuso sostegno all'offerta turistica, in quanto il territorio piemontese, con le sue colline, i laghi, le montagne è perfettamente idoneo ad incrementare l'ospitalità, in particolare quella naturista, ad esempio individuando campeggi ed altre strutture ricettive dedicate, oppure permettendo la pratica in aree collinari, lacustri o montane appositamente individuate e delimitate. Reputiamo sia assolutamente necessaria la giusta informazione e sensibilizzazione, mirata e dettagliata, ad esempio tramite spazio dedicato sul sito di riferimento del turismo in Regione Piemonte, nonché tramite adeguata incentivazione alle strutture organizzate a tal scopo, nell'ambito dei criteri, delle modalità e delle norme previste dalla legislazione regionale. E' necessario altresi sensibilizzare i gestori di centri benessere, terme e assimilabili, alla possibilità di poter rendere usufruibili dette strutture anche per la pratica naturista, permettendone l'uso promiscuo con le dovute accortezze e separazioni strutturali. Un'azione mirata di promozione e sensibilizzazione, associata ad una pubblicità del prodotto turistico potrebbe intercettare una buona fetta di quel turismo naturista che al momento si rivolge alle vicine Francia e Croazia (stimate in oltre 500.000 pp/anno), con un notevole ritorno economico. In questo modo si potrebbero attirare nuovi flussi e far scoprire ad essi le bellezze della nostra Regione, anche riguardanti il patrimonio storico, artistico ed architettonico. L'obiettivo di questa proposta non vuole limitarsi alla pratica del nudismo né alla sponsorizzazione di essa come semplice evasione dalla routine quotidiana rispetto al modo di vivere e coesistere all'interno della nostra società, bensí intende introdurre il concetto più ampio di naturismo, ovvero la corretta pratica di coesistenza dell'uomo con la natura e il rispetto di essa, di cui, pur essendocene spesso dimenticati, siamo una parte."Ecco il testo di legge:Art. 1(Finalità)1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell' articolo 117, comma 4, dellaCostituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismonaturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta cheutilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso ilcontatto diretto con la natura.Art. 2(Competenze della Regione)1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, favorisce l'individuazione delle aree dadestinare alla pratica del naturismo e la realizzazione di strutture pubbliche e private destinateal medesimo scopo anche mediante la concessione di contributi, attraverso le vigenti leggid'incentivazione del settore turistico.Art. 3(Tipologie di strutture naturiste)1. Sono definite strutture naturiste:a) strutture naturiste proprie, dove è vietato indossare qualunque tipo indumento, se nongiustificato;b) strutture a vestizione opzionale, dove è possibile indossare vestiti, accanto alla praticanaturista;2. I soggetti pubblici o privati dimostrano la propria volontà di voler appartenere ad unadelle due tipologie:a) Indicando nella ragione sociale la tipologia;b) Facendo comunicazione all’ufficio turistico regionale preposto;3. Per il cambiare tipologia è necessario che sia trascorso almeno un periodo non inferiore a mesi 24dall’ultima dichiarazione di volontà, di cui al comma 2, prima di poter inoltrare la richiesta.4. I soggetti pubblici o privati hanno l’obbligo di indicare sempre la tipologia di appartenenza in tuttala comunicazione pubblicitaria di qualsivoglia genere.Art. 4(Aree pubbliche destinate al naturismo)1. Le autorità comunali possono destinare spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturalidi proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo, qualora sia possibile realizzare strutture destinate aservizi, questi devono essere scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente edegli eventuali vincoli esistenti.3. La gestione di tali aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che negarantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettivenormative.4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori el'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle strutture e,in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.Art. 4 bis(Aree private destinate al naturismo)1. I privati, siano essi imprenditori, aziende, enti o associazioni, che intendono aprire strutturedestinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zonedi demanio lacuale e fluviale, devono attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione distrutture, a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.2. A tutela e garanzia dei naturisti e dei non naturisti, le strutture private di qualsiasi genere cheintendono inserire il termine naturista nella propria ragione sociale o nella propria pubblicitàdevono dimostrare di essere affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturistenazionali esistenti.3. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, e articolo 5.Art. 5(Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo)1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente delimitate esegnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione chele distingua. Le aree stesse, se del caso, devono essere recintate con piante autoctone.All’ingresso dovrà essere apposto in modo leggibile il regolamento e le sanzioni di cui all’art.6 eall’art. 7 e il numero di telefono delle forze dell’ordine competenti incaricate del rispetto di taleregolamento.2. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1 devono, inoltre, garantire i terzi estranei alle strutturemedesime rispetto alla visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.3. In deroga al comma 2, le strutture situate in luoghi sufficientemente appartati hanno l'esclusivoobbligo di segnalazione di cui al comma 1.Art. 6(Regolamenti)1. Tutte le aree private destinate alla pratica naturista devono provvedere alla nomina di uno o piùresponsabili, sempre reperibili, al fine di provvedere al rispetto del seguente regolamento. I nomie i recapiti dei responsabili dovranno essere comunicati alle forze dell’ordine competenti.2. All’interno delle aree naturiste è espressamente vietato fare fotografie, quindi utilizzare a scopofotografico fotocamere, videocamere o telefoni cellullari, tablet o qualsiasi altro oggetto provvistodi fotocamera/ videocamera;3. In deroga al comma 2, i responsabili di cui al comma 1, possono permettere le fotografie solo apersone da loro autorizzate. I dati anagrafici dei fotografi dovranno essere comunicati alle forzedell’ordine competenti 24 ore prima dell’inizio dell’esercizio del fotografo. I fotografi all’internodelle aree dovranno possedere un evidente cartellino di riconoscimento.4. In aree provviste di videosorveglianza è vietato il nudismo. Dovranno essere indicati i limiti entroi quali si è investiti dalla videoripresa con apposita segnaletica;5. All’interno delle aree destinate alla pratica naturista è vietato l’uso ingiustificato di qualunquegenere di abito fatta eccezione delle aree e delle strutture a vestizione opzionale di cui all'art 3,lettera b;6. La somministrazione in aree destinate alla pratica naturista di bevande da parte degli eserciziautorizzati è consentita esclusivamente previa mescita in bicchieri di plastica biodegradibile o dicarta o altri materiali completamente riciclabili, previo deposito negli appositi raccoglitori.7. E’ possibile introdurre animali domestici. Gli animali ammessi saranno tenuti al guinzaglio econseguentemente il detentore ha l’obbligo di provvedere alla pulizia delle feci prodottedall’animale.Art. 7(Sanzioni)1. In caso di inottemperanza del regolamento di cui all’art 6 commi 4, 5, 6, il trasgressore èpunito con la sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7bis/co. 1-1 bisdel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;2. Qualora l’infrazione sia commessa dai responsabili dell’area naturista e/o nudista si procederàanche all’adozione del provvedimento di sospensione non inferiore a giorni 30;3. L’inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al comma 2 può comportare larevoca dell’autorizzazione o la chiusura dell’attività nel rispetto delle vigenti disposizioni inmateria;4. Alla violazione dell’Art. 6, comma 1 è prevista la chiusura della struttura per un tempo noninferiore 3 giorni e in ogni caso non prima della nomina di uno o più responsabili.5. Per la violazione dell’art. 6, comma 2 e 3 si applicano le sanzioni relative del D.Lgs 196/2003; 12 Gennaio 2014AssoNatura e Movimento 5 Stelle insieme!Legge sul turismo naturista sul blog di Beppe Grillo! Sbarca sul blog di Beppe Grillo la Proposta di Legge sul Turismo Naturista, depositata da Davide Bono M5S Piemonte, elaborata in collaborazione tra AssoNatura, Conait e M5S. E' possibile infatti discuterne in diretta, collegandosi alla pagina del sito web di Beppe Grillo, nelle sezioni Regionali del Piemonte e della Lombardia, dove attraverso AssoNatura Lombardia, i consiglieri del M5S hanno anch'essi inserito un blog di discussione per la stessa proposta di legge nella Regione Lombarda. Facciamo sentire la nostra voce! Andate sui blog e postate i vostri commenti a sostegno di una proposta di legge utile e importante per il naturismo italiano. Vai ai blog:
www.beppegrillo.it/Piemontewww.meetup.com/lombardia5stelle28 Dicembre 2013E' stata depositata nei giorni scorsi la nuova PDL elaborata dal movimento 5 Stelle con il contributo di AssoNatura e CONAIT, per la regolamentazione del Turismo Naturista in Piemonte. Ampiamente aderente alla precedente PDL presentata nel 2007 è stata resa più completa e articolata, anche grazie al contributo di AssoNatura per i ritocchi riguardanti le variazioni in meglio eseguiti sul testo di legge. Prossimamente la convocazione di un conferenza stampa da parte del M5S per la presentazione della legge all'informazione e al pubblico, dove parteciperà anche un rappresentante di AssoNatura. In parallelo un nostro collaboratore ha già inserito sul Met-Up del M5S Lombardia, lo stesso testo di legge, passato ai Consiglieri lombardi, da AssoNatura Lombardia; per gli amici naturisti Lombardi è possibile quindi discuterla on line iscrivendosi al Blog del Movimento 5 Stelle Regione Lombardia.4 Dicembre 2013Elaborata la bozza del testo di legge su Turismo Naturista in Piemonte, scaturito dalla collaborazione tra la Presidenza di AssoNatura e CONAIT e il capogruppo Davide Bono e il suo collaboratore Marco Nunnari. Il testo arricchito e migliorato notevolmente rispetto alla precedente pdl 460 del 2007 e rispetto alle leggi passate in Emilia Romagna e Abruzzo sarà presto presentato dal Movimento 5 Stelle. Ultimi dettagli in lavorazione, con anche le consulenze di Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e CONACREIS.4 Ottobre 2013Primo incontro tra il Presidente di AssoNatura e CONAIT con il capogruppo Davide Bono e Marco Nunnari del Movimento 5 Stelle piemontese, in seguito alla loro decisione di ripresentare il testo di legge "Valorizzazione del Turismo Naturista" in Piemonte. Nel colloquio sono stati migliorati alcuni articoli di legge da loro introdotti e ci hanno assicurato che se occuperanno celermente in modo da far presentare la legge in aula entro l'anno e mezzo che rimane prima delle nuove elezioni. Siamo in attesa del definitivo testo della PDL che pubblicheremo appena possibile.9 Agosto 2013Approvata la seconda Legge Regionale sul Turismo Natursta in Abruzzo. Pubblicata infatti sul Bollettino Ufficlaie della Regione Abruzzo il testo di legge licenziato dall'aula del Consiglio Regionale Abruzzese. Conait esprime la massima soddisfazione per questo nuovo successo del naturismo. Speriamo che una ad una tutte le regioni approvino una legge cosi civile e nello stesso tempo cosi utile per lo sviluppo del naturismo e del turismo naturista. Clikka QUI per leggere il testo di legge.8 Dicembre 2012Presentata a Garda la prima Guida Naturista Italiana. E' uscita in edicola la prima Guida Naturista Italiana, edita da Sylvia Edizioni, con ampie e complete schede dedicate a tutti i luoghi che propongo naturismo in Italia. La puoi acquistare presso le associazioni federate alla CO.NA.IT. oppure direttamente in libreria. Maggiori info a questo link:
http://www.guidanaturista.it/ 28 Maggio 2012Il Presidente dell'ANER diffonde una nota con un decalogo per difendersi dagli abusi dell Guardia Forestale nell'arenile di Lido di Dante, con tutti i riferimenti legali per difendersi. Trovate il promemoria che vi consigliamo di seguire se vi trovaste coinvolti in una azione ingiustificata del corpo di Stato. Trovate i dettagli a questo link:
http://www.romagnanoi.it/news/ravenna/731984/Decalogo-anti-Forestale-per-naturisti-.html1° Maggio 2012La PDL sul Turismo Naturista non è ad oggi stata ripresentata da nessun guppo parlamentare, ma è una buona notizia che attraverso i contatti avuti dalla Consulta Torinese per la laicità delle Istituzioni, abbiamo avuto un incontro con il Movimento 5 stelle, dove la Resposabile del Progetto Equal - Pari Opportunità, ha proposto l'inserimento della proposta di Legge in un più ampio provvedimento per la valorizzazione delle forme alternative di creazione di posti di lavoro per le donne e le categorie sociali sfavorite. L'incontro avuto con Biolè, Bono e la Piras del movimento 5 stelle ci fa ben sperare che essa possa essere appovata quando proposta nel complessivo della loro proposta di legge sul tema. Il progetto equal è nato in seno al M5S piemonte da un idea di Davide Bono e Dejanira Piras nel Giugno del 2011. Se vuoi informarti meglio a riguardo puoi andare al seguente link:
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/piemonte/2011/10/progetto-equal-per-le-pari-opportunita... Novembre 2010La legge è decaduta per fine legislatura in Piemonte, senza mai essere stata calendarizzata in aula. Nonostante tutte le commissioni abbiamo dato parere positivo il Presidente del Consiglio Regionale piemontese non ha calendarizzato la discussione in aula di una legge cosi importante per il turismo piemontese. La vergogna delle istituzioni non ha limiti, ma ne prendiamo atto. 20 Giugno 2010Presentato direttamente dall'autore, presso il Villaggio del sole, il libro "Cerchi – divagazioni sulla Libertà". Una libro scritto da Franco Luigi Carena, sulla libertà negata e sull’idea di libertà dell’uomo, sostenuto dalle associazioni AGEDO, AMNESTY INTERNATIONAL,ASSONATURA, CARE THE PEOPLE, RSF, UAAR, UNIFAM, i cui diritti saranno devoluti a REPORTERS SANS FRONTIERES. Nel terzo capitolo dedicato alla “libertà nuda”, tra la gente comune che ha posato in nudità per rappresentare la dignità del corpo, anche Davide e Olga di AssoNatura, nelle splendide foto dell’autore. Il libro si può acquistare in segreteria di AssoNatura a prezzo scontato.Puoi vedere il video della presentazione al link:
http://www.youtube.com/watch?v=Pkf2ezOT9FU2 Aprile 2010Pubblicato su youtube il video del capodanno Naturista di AssoNatura girato durante la festa del 31/12/2009. Un grande capodanno veramente naturista, che si replica, ogni anno al Villaggio del sole. Puoi vedere il video a questo link:
http://www.youtube.com/watch?v=FCazNTLMA20